Gratuito Patrocinio

Che cos’è il gratuito patrocinio? 

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria.

Il patrocinio è assicurato ai sensi dell’art. 74 DPR 115/2002.

  1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 
  2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Condizioni per l'ammissione  

Ai sensi dell’art. 76, può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Vittime di reati sessuali ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito 

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.  

Poiché la finalità della norma in questione è proprio quella di assicurare alle vittime di tale tipologia di reato un accesso alla giustizia, favorito dalla gratuità dell'assistenza legale (Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2018, n. 52822).

Contattateci per un primo colloquio

Dal lunedì al venerdì - 9:00/13:00 e 15:00/19:30

(+39) 06.89.617.064

Avv. Penso: (+39) 333.6696126

Avv. Riganelli: (+39) 333.5848322

Oppure compilate il modulo per essere ricontattati

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia